DISEGNO DI LEGGE

Capo I
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMPETENZA

Art. 1.
(Modifiche al codice di procedura penale in materia di competenza).

      1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 16, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Rispetto al reato individuato ai sensi del presente comma, per la determinazione del giudice competente si applicano gli articoli 8 e 9»;

          b) l'articolo 21 è sostituito dal seguente:

      «Art. 21. - (Incompetenza). - 1. L'incompetenza è rilevata o eccepita, a pena di decadenza, prima della conclusione dell'udienza preliminare o, se questa manchi, entro il termine previsto dall'articolo 491, comma 1. Entro quest'ultimo termine deve essere riproposta l'eccezione di incompetenza respinta nell'udienza preliminare» ;

          c) l'articolo 23 è sostituito dal seguente:

      «Art. 23. - (Incompetenza dichiarata nel dibattimento di primo grado). - 1. Se il giudice del dibattimento ritiene che il processo appartiene alla competenza di altro giudice, dichiara con sentenza la propria incompetenza per qualsiasi causa e ordina la trasmissione degli atti al giudice competente.
      2. L'imputato, entro il termine previsto dall'articolo 491, comma 1, può chiedere al giudice cui sono stati trasmessi gli atti

 

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il giudizio abbreviato o l'applicazione della pena su richiesta delle parti» ;

          d) dopo l'articolo 23 è inserito il seguente:

      «Art. 23-bis. - (Rigetto della questione di competenza). - 1. Se il giudice del dibattimento ritiene che il processo appartiene alla propria competenza rigetta con ordinanza l'eccezione proposta ai sensi dell'articolo 21.
      2. Avverso l'ordinanza di cui al comma 1 può essere proposto ricorso per cassazione nel termine di cui all'articolo 585, comma 1, lettera a); il ricorso non comporta la sospensione del procedimento.
      3. La Corte di cassazione decide in camera di consiglio ai sensi dell'articolo 611. Se accoglie il ricorso, dispone che gli atti siano trasmessi al giudice che ha pronunciato l'ordinanza impugnata; il giudice provvede ai sensi dell'articolo 23. Se la Corte di cassazione dichiara inammissibile o rigetta il ricorso, la questione di competenza non può più essere rilevata o eccepita, né può costituire oggetto di successiva impugnazione.
      4. Se il ricorso di cui al comma 1 non viene proposto, la questione di competenza non può costituire oggetto di successiva impugnazione»;

          e) l'articolo 24 è abrogato;

          f) l'articolo 25 è sostituito dal seguente:

      «Art. 25. - (Effetti delle decisioni della Corte di cassazione sulla giurisdizione). - 1. La decisione della Corte di cassazione sulla giurisdizione è vincolante nel corso del processo, salvo che risultino nuovi fatti che comportino una diversa qualificazione giuridica del fatto da cui derivi la modificazione della giurisdizione»;

          g) all'articolo 26, il comma 2 è sostituito dal seguente:

      «2. Se le prove di cui al comma 1 hanno contenuto dichiarativo, si applica l'articolo 190-bis»;

 

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          h) l'articolo 33-octies è abrogato;

          i) al libro primo, titolo I, capo VI-bis, dopo l'articolo 33-nonies è aggiunto il seguente:

      «Art. 33-decies. - (Rigetto dell'eccezione relativa alla composizione del giudice). - 1. Se il giudice rigetta l'eccezione proposta ai sensi dell'articolo 33-quinquies, la relativa ordinanza è impugnabile ai sensi dell'articolo 23-bis, comma 2. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 23-bis, commi 3 e 4»;

          l) all'articolo 491, comma 1, le parole: «per territorio o per connessione» sono soppresse;

          m) all'articolo 516, i commi 1-bis e 1-ter sono abrogati;

          n) all'articolo 517, il comma 1-bis è abrogato;

          o) dopo l'articolo 518 è inserito il seguente:

      «Art. 518-bis. - (Questione di competenza in caso di nuove contestazioni). - 1. Nei casi previsti dagli articoli 516 e 517, l'imputato può formulare, a pena di decadenza, l'eccezione di cui all'articolo 21 immediatamente dopo la nuova contestazione, ovvero, nei casi indicati dagli articoli 519, comma 2, e 520, comma 2, prima del compimento di ogni altro atto nella nuova udienza fissata a norma dei medesimi articoli.
      2. Se a seguito della modifica il reato risulta attribuito alla cognizione del tribunale in composizione collegiale anziché monocratica, l'inosservanza delle disposizioni sulla composizione del giudice è rilevata o eccepita, a pena di decadenza, entro il termine indicato dal comma 1.
      3. Se a seguito della modifica risulta un reato per il quale è prevista l'udienza preliminare e questa non si è tenuta, l'inosservanza delle relative disposizioni è eccepita, a pena di decadenza, entro il termine indicato dal comma 1.

 

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      4. Sull'eccezione proposta ai sensi dei commi 1, 2 e 3, il giudice provvede con ordinanza.
      5. Nel caso previsto al comma 1, l'ordinanza che decide sulla relativa eccezione può essere impugnata ai sensi dell'articolo 23-bis, comma 1. Si applicano gli articoli 23, 23-bis e 26.
      6. Nei casi previsti dai commi 2 e 3, l'ordinanza che decide sulla relativa eccezione può essere impugnata ai sensi dell'articolo 33-decies.
      7. Nel caso previsto dall'articolo 518, comma 2, quando l'imputato presta il consenso alla nuova contestazione, l'incompetenza del giudice che procede ovvero l'inosservanza delle disposizioni sulla composizione del giudice non possono più essere eccepite, né possono formare oggetto di impugnazione».

Art. 2.
(Modifiche alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271).

      1. Al titolo I, capo II, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, di seguito denominate «norme di attuazione», dopo l'articolo 4-bis è aggiunto il seguente:

      «Art. 4-ter. - (Attività del pubblico ministero a seguito della declaratoria di incompetenza). - 1. Quando viene pronunciata sentenza che dichiara l'incompetenza per territorio, anche determinata da connessione, il fascicolo del pubblico ministero viene trasmesso senza ritardo all'ufficio del pubblico ministero presso il giudice competente. Qualora venga proposto ricorso per cassazione, la trasmissione è sospesa fino alla comunicazione della decisione in ordine al ricorso».

 

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Capo II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DIFESA E DI NOTIFICAZIONI DEGLI ATTI DEL PROCEDIMENTO

Art. 3.
(Modifiche al codice di procedura penale in materia di difesa e di notificazioni degli atti del procedimento).

      1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 107, comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, che provvede immediatamente alla nomina di un difensore d'ufficio, salva la nomina di un nuovo difensore di fiducia»;

          b) all'articolo 121, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero per posta elettronica certificata»;

          c) all'articolo 148, il comma 2 è sostituito dal seguente:

      «2. Il giudice può disporre che le notificazioni ai detenuti siano eseguite dalla polizia penitenziaria; in tal caso le notificazioni sono eseguite con l'osservanza delle norme del presente titolo»;

          d) all'articolo 148, il comma 2-bis è sostituito dal seguente:

      «2-bis. Le notificazioni e gli avvisi ai difensori sono eseguiti a mezzo di posta elettronica certificata. A tale fine il difensore indica, all'atto del deposito della nomina o, ove non vi abbia già provveduto, nel primo scritto difensivo, l'indirizzo di posta elettronica certificata presso cui dichiara di voler ricevere notificazioni o avvisi. Analoga indicazione è contenuta nell'albo redatto dal consiglio dell'Ordine degli avvocati in cui il difensore è iscritto. In caso di impossibilità di eseguire la notificazione nel modo previsto dal primo periodo, le notificazioni e gli avvisi ai difensori possono essere eseguiti con altri mezzi tecnici idonei. In tale caso, l'ufficio

 

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che invia l'atto attesta in calce ad esso che il testo trasmesso è conforme all'originale»;

          e) all'articolo 150, comma 1, le parole: «Quando lo consigliano circostanze particolari,» sono soppresse;

          f) all'articolo 151, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ovvero, quando concrete e motivate ragioni lo impongano, dalla sezione di polizia giudiziaria»;

          g) all'articolo 152, comma 1, le parole: «possono essere sostituite» sono sostituite dalle seguenti: «sono sostituite»;

          h) all'articolo 157, il comma 8-bis è sostituito dal seguente:

      «8-bis. Salvo che la legge disponga altrimenti, le notificazioni successive sono eseguite, in caso di nomina di difensore di fiducia ai sensi dell'articolo 96, mediante consegna di copia dell'atto al difensore. Il difensore può dichiarare all'autorità che procede di non accettare la notificazione solo nel caso di rinuncia al mandato difensivo. Il presente comma si applica anche alle comunicazioni di atti e agli avvisi»;

          i) all'articolo 157 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «8-ter. In tutti i casi in cui la notificazione alla persona sottoposta alle indagini deve essere eseguita presso il difensore di fiducia, può essere effettuata mediante posta elettronica certificata, ai sensi dell'articolo 148, comma 2-bis»;

          l) l'articolo 159 è sostituito dal seguente:

      «Art. 159. - (Notificazioni all'imputato in caso di irreperibilità). - 1. Se non è possibile eseguire le notificazioni nei modi previsti dall'articolo 157, l'ufficiale giudiziario procede, anche consultando i competenti uffici pubblici, a nuove ricerche dell'imputato presso l'amministrazione penitenziaria centrale, i luoghi di nascita, residenza anagrafica, domicilio, dimora e lavoro, e procede d'ufficio alla nuova notificazione; l'ufficiale giudiziario procedente

 

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può incaricare della notificazione l'ufficiale giudiziario competente per territorio.
      2. In caso di esito negativo delle ricerche eseguite ai sensi del comma 1, l'autorità giudiziaria emette decreto di irreperibilità con il quale, dopo avere nominato un difensore all'imputato che ne è privo, ordina che la notificazione sia eseguita mediante consegna di unica copia dell'atto al difensore. L'autorità giudiziaria può rinnovare, ove assolutamente necessario, le ricerche tramite la polizia giudiziaria.
      3. Le notificazioni eseguite ai sensi dei commi 1 e 2 sono valide ad ogni effetto. L'irreperibile è rappresentato dal difensore»;

          m) all'articolo 161, il primo periodo del comma 4 è sostituito dal seguente: «Nei casi di cui ai commi 1 e 2, quando l'ufficiale giudiziario accerta l'impossibilità di eseguire la notifica dell'atto all'imputato presso il domicilio dichiarato o eletto ovvero presso il domicilio determinato, procede alla notificazione dello stesso mediante consegna di unica copia al difensore, dando atto, nella relazione di cui all'articolo 168, dell'omessa notificazione presso il domicilio dichiarato, eletto o determinato»;

          n) all'articolo 170, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «3-bis. Non possono essere eseguite col mezzo degli uffici postali nei confronti degli imputati le notificazioni delle sentenze, dei decreti penali e dei relativi estratti».

Art. 4.
(Modifiche all'articolo 1 della legge 20 novembre 1982, n. 890).

      1. All'articolo 1, primo comma, della legge 20 novembre 1982, n. 890, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) le parole: «civile, amministrativa e penale» sono sostituite dalle seguenti: «civile e amministrativa»;

 

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          b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In materia penale, l'ufficiale giudiziario può avvalersi del servizio postale esclusivamente nei casi indicati dall'articolo 170 del codice di procedura penale».

Art. 5.
(Modifiche alle norme di attuazione).

      1. Alle norme di attuazione sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 30, il comma 3 è abrogato;

          b) all'articolo 42 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «1-bis. In tutti i casi di richiesta ad altra autorità giudiziaria di emissione di atti del procedimento, la minuta della richiesta e degli atti su cui essa si fonda sono trasmesse, ove tecnicamente possibile, anche su supporto informatico o per via telematica»;

          c) dopo l'articolo 54 è inserito il seguente:

      «Art. 54-bis. - (Documentazione delle attività di ricerca dell'imputato da parte dell'ufficiale giudiziario). - 1. Quando l'ufficiale giudiziario procede a ricerche dell'imputato ai sensi dell'articolo 159 del codice, redige verbale delle ricerche compiute, indicando i luoghi, le persone e gli enti interpellati. Al verbale deve essere allegata copia di tutta la documentazione fornita da tali persone o enti.
      2. Quando incarica della notificazione l'ufficiale giudiziario competente per territorio, l'ufficiale giudiziario trasmette allo stesso copia di tutta la documentazione utile al reperimento dell'imputato»;

          d) all'articolo 64, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

      «1-bis. Le comunicazioni di atti per posta elettronica tra uffici giudiziari si eseguono presso l'indirizzo di posta elettronica certificata che ciascun ufficio predispone nel rispetto della relativa normativa.

 

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I dirigenti degli uffici giudiziari incaricano un ausiliario di ricevere, inviare e smistare le comunicazioni per posta elettronica»;

          e) all'articolo 100, comma 1, dopo le parole: «in originale o in copia,» sono inserite le seguenti: «anche mediante supporto informatico o in via telematica, ove ciò risulti possibile,».

Capo III
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INUTILIZZABILITÀ DI ATTI PROCESSUALI

Art. 6.
(Modifica all'articolo 191 del codice di procedura penale in materia di inutilizzabilità di atti processuali).

      1. All'articolo 191, comma 1, del codice di procedura penale, dopo le parole: «dalla legge» sono inserite le seguenti: «a garanzia di diritti costituzionalmente tutelati».

Capo IV
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CIRCOSTANZE, RECIDIVA E PRESCRIZIONE DEL REATO

Art. 7.
(Modifiche al codice penale in materia di circostanze, recidiva, prescrizione del reato).

      1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 62-bis, il secondo comma è abrogato;

          b) all'articolo 69, quarto comma, le parole: «, esclusi i casi previsti dall'articolo 99, quarto comma, nonché dagli articoli 111 e 112, primo comma, numero 4), per cui vi è divieto di prevalenza delle

 

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circostanze attenuanti sulle ritenute circostanze aggravanti,» sono soppresse;

          c) all'articolo 81, il quarto comma è abrogato;

          d) l'articolo 99 è sostituito dal seguente:

      «Art. 99. - (Recidiva). - Nei confronti del soggetto che, dopo essere stato condannato per un delitto non colposo, nei cinque anni successivi alla sentenza irrevocabile commette un delitto della stessa indole, in caso di successiva condanna il giudice applica un aumento fino a un quarto della pena da infliggere per il nuovo reato. Nei confronti del soggetto condannato per taluno dei delitti indicati all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, il termine di cui al periodo precedente è di dieci anni.
      La pena può essere aumentata fino alla metà se il recidivo commette un altro delitto della stessa indole nei dieci anni successivi all'ultimo dei precedenti delitti che hanno determinato la recidiva di cui al primo comma. L'aumento non può essere inferiore a un terzo quando la nuova condanna viene pronunciata per taluno dei delitti indicati all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale»;

          e) l'articolo 157 è sostituito dal seguente:

      «Art. 157. - (Prescrizione. Tempo necessario a prescrivere). - La prescrizione estingue il reato con il decorso di un tempo pari al massimo della pena edittalmente prevista aumentato della metà.
      Il tempo necessario a prescrivere non può comunque:

          1) essere inferiore a sei anni per i delitti e a quattro anni per le contravvenzioni, ancorché puniti con la sola pena pecuniaria;

          2) essere superiore a venti anni. Per i delitti indicati all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater del codice di procedura penale, il termine è di trenta anni.

 

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      Per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per il reato consumato o tentato, senza tener conto della diminuzione per le circostanze attenuanti e dell'aumento per le circostanze aggravanti, salvo che per le circostanze ad effetto speciale e per quelle per le quali la legge determina la pena in modo autonomo.
      Quando per il reato la legge stabilisce congiuntamente o alternativamente la pena detentiva e la pena pecuniaria, per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo soltanto alla pena detentiva.
      Quando per il reato la legge stabilisce pene diverse da quella detentiva e da quella pecuniaria, nonché per le sanzioni applicate dal giudice di pace diverse da quella pecuniaria, si applica il termine di sei anni.
      La prescrizione non estingue i reati per i quali la legge prevede la pena dell'ergastolo, anche come effetto dell'applicazione di circostanze aggravanti.
      La prescrizione è sempre espressamente rinunciabile dall'imputato»;

          f) all'articolo 158, primo comma, dopo la parola: «permanente» sono inserite le seguenti: «o continuato» e dopo la parola: «permanenza» sono inserite le seguenti: «o la continuazione»;

          g) all'articolo 159, primo comma, dopo il numero 3) sono aggiunti i seguenti:

      «3-bis) presentazione di dichiarazione di ricusazione ai sensi dell'articolo 38 del codice di procedura penale, dalla data della presentazione della stessa fino a quella della comunicazione al giudice procedente del provvedimento che dichiara l'inammissibilità della medesima;
      3-ter) concessione di termine a difesa in caso di rinuncia, revoca, incompatibilità e abbandono della difesa, per un periodo corrispondente al termine concesso;
      3-quater) sospensione del processo disposta ai sensi dell'articolo 484-bis del codice di procedura penale;
      3-quinquies) sospensione del processo con messa alla prova, dalla data dell'accoglimento

 

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dell'istanza; in caso di revoca dell'ammissione o di esito negativo della prova, la prescrizione riprende a decorrere dalla relativa ordinanza;
      3-sexies) richiesta di estradizione di un imputato dall'estero, per tutto il tempo decorrente dalla relativa richiesta fino all'effettiva estradizione»;

          h) all'articolo 160 sono apportate le seguenti modificazioni:

              1) al secondo comma, dopo le parole: «davanti al pubblico ministero» sono inserite le seguenti: «o alla polizia giudiziaria da questo delegata»; dopo le parole: «sulla richiesta di archiviazione,» sono inserite le seguenti: «l'avviso di conclusione delle indagini preliminari,»; dopo le parole: «rinvio a giudizio» sono inserite le seguenti: «o di emissione del decreto penale di condanna»;

              2) il terzo comma è sostituito dal seguente:

      «La prescrizione interrotta comincia nuovamente a decorrere dal giorno dell'interruzione. Se più sono gli atti interruttivi, la prescrizione decorre dall'ultimo di essi. Salvo che per i reati di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, i termini stabiliti dall'articolo 157, primo e secondo comma, non possono essere prolungati oltre la metà. In ogni caso, non possono essere superati i termini stabiliti dal medesimo articolo 157, secondo comma, numero 2)»;

              3) dopo il terzo comma sono aggiunti i seguenti:

      «La prescrizione del reato interrotta dalla sentenza di condanna non comincia nuovamente a decorrere nel caso in cui il ricorso per cassazione presentato avverso la predetta sentenza sia dichiarato inammissibile.
      La prescrizione non comincia nuovamente a decorrere, altresì, nel caso in cui sia presentato ricorso per cassazione avverso una sentenza pronunciata in grado di appello che abbia confermato la sentenza di condanna di primo grado ovvero

 

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abbia riformato la stessa limitatamente alla specie o alla misura della pena, anche con riferimento al giudizio di comparazione tra circostanze. La disposizione di cui al presente comma non si applica in caso di accoglimento del ricorso.»;

          i) all'articolo 161, il secondo comma è sostituito dal seguente:

      «Quando per più reati connessi si procede congiuntamente, la sospensione o l'interruzione della prescrizione per taluno di essi ha effetto anche per gli altri».

Art. 8.
(Modifiche al codice di procedura penale in materia di recidiva e di prescrizione del reato).

      1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 108, comma 2, le parole: «o la prescrizione del reato» sono soppresse;

          b) all'articolo 175, dopo il comma 2-bis è inserito il seguente:

      «2-ter. Nel caso previsto al comma 2, la prescrizione del reato non decorre»;

          c) all'articolo 656, comma 9, la lettera c) è abrogata;

          d) all'articolo 671, il comma 2-bis è abrogato.

Art. 9.
(Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354).

      1. Alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) l'articolo 30-quater è abrogato;

          b) all'articolo 47-ter sono apportate le seguenti modificazioni:

              1) al comma 01, le parole: «purché non sia stato dichiarato delinquente abituale,

 

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professionale o per tendenza né sia stato mai condannato con l'aggravante di cui all'articolo 99 del codice penale» sono sostituite dalle seguenti: «, sempre che tale misura sia idonea ad evitare che il condannato commetta altri reati»;

              2) il comma 1.1 è abrogato;

              3) al comma 1-bis, le parole: «e a quelli cui sia stata applicata la recidiva prevista dall'articolo 99, quarto comma, del codice penale» sono soppresse;

          c) l'articolo 50-bis è abrogato;

          d) all'articolo 58-quater, il comma 7-bis è abrogato.

Capo V
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INDAGINI PRELIMINARI E RITI ALTERNATIVI

Art. 10.
(Modifiche al codice di procedura penale in materia di indagini preliminari e di udienza preliminare).

      1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 405, il comma 1-bis è abrogato;

          b) l'articolo 406 è sostituito dal seguente:

      «Art. 406. - (Proroga del termine). - 1. Il pubblico ministero, prima della scadenza, può richiedere al giudice, per giusta causa, la proroga del termine previsto dall'articolo 405. La richiesta contiene:

          a) le generalità della persona sottoposta ad indagini e l'indicazione della notizia di reato;

          b) l'indicazione degli elementi di prova raccolti;

          c) l'esposizione dei motivi che giustificano la richiesta.

 

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      2. Ulteriori proroghe possono essere richieste dal pubblico ministero nei casi di particolare complessità delle indagini ovvero di oggettiva impossibilità di concluderle entro il termine prorogato.
      3. Ciascuna proroga può essere autorizzata dal giudice per il tempo strettamente necessario allo svolgimento dell'attività investigativa indicata e in ogni caso per un periodo non superiore a sei mesi.
      4. Le richieste di proroga sono notificate, a cura del giudice, con l'avviso della facoltà di presentare memorie entro cinque giorni dalla notificazione, alla persona sottoposta alle indagini nonché alla persona offesa dal reato che, nella notizia di reato o successivamente alla sua presentazione, abbia dichiarato di volere esserne informata. Il giudice provvede entro dieci giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle memorie.
      5. Il giudice autorizza la proroga del termine con ordinanza motivata.
      6. Se rigetta la richiesta di proroga, il giudice, entro il termine previsto dal comma 4, secondo periodo, restituisce gli atti al pubblico ministero invitandolo ad assumere le determinazioni di cui all'articolo 405, comma 1, entro il termine di dieci giorni»;

          c) l'articolo 409 è sostituito dal seguente:

      «Art. 409. - (Provvedimenti del giudice sulla richiesta di archiviazione). - 1. Fuori dei casi in cui sia stata presentata l'opposizione prevista dall'articolo 410, il giudice, se accoglie la richiesta di archiviazione, pronuncia decreto motivato e restituisce gli atti al pubblico ministero. Il provvedimento che dispone l'archiviazione è notificato alla persona sottoposta alle indagini se nel corso del procedimento è stata applicata nei suoi confronti la misura della custodia cautelare.
      2. Dopo il deposito della richiesta di archiviazione il giudice, se ritiene necessarie ulteriori indagini, le indica con ordinanza al pubblico ministero, fissando il termine indispensabile per il loro compimento.

 

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      3. Salvo il caso previsto dal comma 2, se non accoglie la richiesta di archiviazione, il giudice fissa la data dell'udienza in camera di consiglio e ne fa dare avviso al pubblico ministero, alla persona sottoposta alle indagini e alla persona offesa dal reato. Il procedimento si svolge nelle forme previste dall'articolo 127. Fino al giorno dell'udienza gli atti restano depositati in cancelleria con facoltà del difensore di estrarne copia.
      4. Della fissazione dell'udienza il giudice dà inoltre comunicazione al procuratore generale presso la corte di appello.
      5. A seguito dell'udienza, il giudice, se non accoglie la richiesta di archiviazione e non ritiene di disporre ulteriori indagini ai sensi del comma 2, dispone con ordinanza che, entro dieci giorni, il pubblico ministero formuli l'imputazione. Entro due giorni dalla formulazione dell'imputazione, il giudice fissa con decreto l'udienza preliminare. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 418 e 419.
      6. Per i reati per i quali è prevista la citazione diretta a giudizio, il giudice, se non accoglie la richiesta di archiviazione e non ritiene di disporre ulteriori indagini ai sensi del comma 2, restituisce con ordinanza gli atti al pubblico ministero disponendo che, entro dieci giorni, emetta il decreto di cui all'articolo 552.
      7. L'ordinanza di archiviazione è ricorribile per cassazione solo nei casi di nullità previsti dall'articolo 127, comma 5»;

          d) all'articolo 410, comma 3, le parole: «e 5» sono sostituite dalle seguenti: «, 5 e 6»;

          e) all'articolo 413 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «2-bis. Se il procuratore generale non provvede in ordine all'avocazione nel termine di trenta giorni dalla richiesta di cui al comma 1 ovvero non formula le sue richieste nel termine di cui al comma 2, la persona sottoposta ad indagini o la persona offesa dal reato possono richiedere al giudice per le indagini preliminari di fissare un termine, non superiore a trenta

 

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giorni, per la formulazione delle richieste di cui all'articolo 405, comma 1»;

          f) all'articolo 415-bis sono apportate le seguenti modificazioni:

              1) al comma 1, le parole: «, se non deve formulare richiesta di archiviazione ai sensi degli articoli 408 e 411,» sono soppresse;

              2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

      «1-bis. La disposizione del comma 1 non si applica nei casi in cui il pubblico ministero deve formulare richiesta di archiviazione ai sensi degli articoli 408 e 411, nonché se ha già provveduto ad inviare all'indagato l'informazione di garanzia di cui all'articolo 369, ovvero altro atto equipollente»;

          g) all'articolo 416, comma 1, secondo periodo, le parole: «dall'avviso previsto dall'articolo 415-bis,» sono sostituite dalle seguenti: «dall'avviso di cui all'articolo 415-bis, ove previsto,»;

          h) all'articolo 418, comma 2, la parola: «trenta» è sostituita dalla seguente: «sessanta»;

          i) all'articolo 419, comma 4, la parola: «dieci» è sostituita dalla seguente: «trenta»;

          l) all'articolo 431, comma 1, dopo la lettera a) è inserita la seguente:

              «a-bis) l'avviso previsto dall'articolo 415-bis ovvero, se lo stesso non deve essere inviato, l'informazione di garanzia di cui all'articolo 369 o altro atto equipollente, anche per estratto;»;

          m) all'articolo 552, comma 2, secondo periodo, le parole: «dall'avviso previsto dall'articolo 415-bis,» sono sostituite dalle seguenti: «dall'avviso di cui all'articolo 415-bis, ove previsto,».

 

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Art. 11.
(Modifiche al codice di procedura penale in materia di riti alternativi).

      1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 438, comma 1, alle parole: «L'imputato può chiedere» sono premesse le seguenti: «Nei procedimenti per reati diversi da quelli di cui all'articolo 5,»;

          b) dopo l'articolo 438 è inserito il seguente:

      «Art. 438-bis. - (Giudizio abbreviato dinanzi alla corte di assise). - 1. Nei procedimenti per reati di cui all'articolo 5, l'imputato può richiedere il giudizio abbreviato dinanzi alla corte di assise prima della dichiarazione di apertura del dibattimento.
      2. Si osservano le disposizioni del presente titolo, in quanto applicabili»;

          c) all'articolo 449, commi 4 e 5, la parola: «quindicesimo» è sostituita dalla seguente: «trentesimo»;

          d) all'articolo 454, comma 1, le parole: «novanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «sei mesi»;

          e) all'articolo 459 sono apportate le seguenti modificazioni:

              1) al comma 1, le parole: «entro sei mesi dalla data in cui il nome della persona alla quale il reato è attribuito è iscritto nel registro delle notizie di reato e» sono soppresse;

              2) il comma 3 è sostituito dal seguente:

      «3. Il giudice decide entro il termine di trenta giorni. Quando non accoglie la richiesta, se non deve pronunciare sentenza di proscioglimento a norma dell'articolo 129, restituisce gli atti al pubblico ministero»;

 

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          f) all'articolo 460, il comma 4 è sostituito dal seguente:

      «4. Se non è possibile eseguire la notificazione del decreto per irreperibilità dell'imputato ovvero presso il domicilio dichiarato o eletto, il giudice revoca il decreto penale di condanna ed emette decreto di giudizio immediato ai sensi dell'articolo 464, comma 1. Nei procedimenti per cui è prevista la celebrazione dell'udienza preliminare, il giudice fissa la data dell'udienza ai sensi dell'articolo 418»;

          g) all'articolo 599, il comma 4 è abrogato;

          h) all'articolo 602, il comma 2 è abrogato.

Capo VI
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI MISURE CAUTELARI

Art. 12.
(Modifiche al codice di procedura penale in materia di misure cautelari).

      1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 275, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

      «3-bis. Le misure interdittive e le misure del divieto di dimora, dell'obbligo di dimora e degli arresti domiciliari possono essere disposte anche congiuntamente»;

          b) all'articolo 308, comma 2, le parole: «due mesi», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «sei mesi»;

          c) all'articolo 325, il comma 1 è abrogato.

 

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Capo VII
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ASSENZA DELL'IMPUTATO E DI RINNOVAZIONE DEL DIBATTIMENTO

Art. 13.
(Modifiche al codice di procedura penale in materia di assenza dell'imputato e di rinnovazione del dibattimento).

      1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 175, commi 2 e 8, le parole: «sentenza contumaciale» sono sostituite dalle seguenti: «sentenza dibattimentale in assenza dell'imputato»;

          b) l'articolo 190-bis è sostituito dal seguente:

      «Art. 190-bis. - (Requisiti della prova in casi particolari). - 1. Quando è richiesto l'esame di un testimone, di un coimputato o di una delle persone indicate nell'articolo 210 e queste hanno già reso dichiarazioni in sede di incidente probatorio o in dibattimento nel contraddittorio con la persona nei cui confronti le dichiarazioni medesime saranno utilizzate, ovvero dichiarazioni i cui verbali sono stati acquisiti a norma dell'articolo 238, l'esame è ammesso solo nei casi seguenti:

          a) quando riguarda fatti o circostanze diversi da quelli che sono stati oggetto delle precedenti dichiarazioni, sopravvenuti o conosciuti in epoca successiva all'assunzione della prova;

          b) quando il giudice lo ritiene utile o necessario ai fini della decisione, anche su richiesta motivata delle parti sulla base di specifiche esigenze.

      2. I verbali delle prove assunte in precedenza restano inseriti al fascicolo del dibattimento e si applica l'articolo 511, comma 2-bis»;

 

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          c) all'articolo 349 sono apportate le seguenti modificazioni:

              1) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché degli imputati nei confronti dei quali sia stato sospeso il processo ai sensi dell'articolo 484-bis»;

              2) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

      «4-bis. Quando procede all'identificazione di un imputato nei confronti del quale sia stato sospeso il processo ai sensi dell'articolo 484-bis, la polizia giudiziaria notifica allo stesso il decreto di citazione a giudizio e l'ordinanza di sospensione emessa ai sensi dell'articolo 484-bis, ovvero quella emessa ai sensi dell'articolo 484-quinquies, comma 1, e lo invita a dichiarare o eleggere il domicilio per le successive notificazioni. Nei casi in cui non risulta possibile effettuare immediatamente la notifica, la polizia giudiziaria informa l'imputato della pendenza di un procedimento penale a suo carico, del numero di registro generale relativo al medesimo nonché dei capi d'imputazione e dell'autorità giudiziaria dinanzi alla quale lo stesso viene celebrato, invitandolo a recarsi entro i successivi cinque giorni presso i propri uffici per ricevere la notifica e per dichiarare o eleggere domicilio.
      4-ter. Nei casi di cui al comma 4-bis, la polizia giudiziaria trasmette senza ritardo la relazione di notificazione e il verbale di dichiarazione o elezione di domicilio al giudice e al pubblico ministero procedenti. Se l'imputato, regolarmente avvisato, non si presenta per ricevere la notifica, la polizia giudiziaria ne informa immediatamente l'autorità giudiziaria procedente»;

          d) agli articoli 419, comma 1, 429, comma 1, lettera f), e 552, comma 1, lettera d), le parole: «sarà giudicato in contumacia» sono sostituite dalle seguenti: «si procederà in sua assenza»;

          e) l'articolo 420-ter è sostituito dal seguente:

      «Art. 420-ter. - (Impedimento a comparire dell'imputato o del difensore). - 1. Quando l'imputato, anche se detenuto,

 

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non si presenta all'udienza e risulta che l'assenza è dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento, il giudice, anche d'ufficio, dispone il rinvio dell'udienza fissando con ordinanza la relativa data.
      2. Con le medesime modalità di cui al comma 1 il giudice provvede quando appare probabile che l'assenza dell'imputato sia dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito o forza maggiore. Tale probabilità è liberamente valutata dal giudice e non può costituire motivo di impugnazione.
      3. Quando l'imputato, anche se detenuto, non si presenta alle successive udienze e ricorrono le condizioni previste dal comma 1, il giudice, anche d'ufficio, dispone il rinvio dell'udienza fissando con ordinanza la relativa data.
      4. La lettura dell'ordinanza che fissa la nuova udienza sostituisce la citazione e gli avvisi per tutti coloro che sono o devono considerarsi presenti. Della nuova udienza fissata con l'ordinanza di cui ai commi 1, 2 e 3 è dato avviso all'imputato. Se lo stesso è assistito da un difensore di fiducia e questi è presente, personalmente o tramite sostituto, l'avviso si intende notificato all'imputato.
      5. Nel caso di assenza del difensore, quando risulta che la stessa è dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per legittimo impedimento, il giudice dispone il rinvio dell'udienza fissando con ordinanza la relativa data; l'ordinanza è depositata in cancelleria senza obbligo di avviso al difensore.
      6. La disposizione di cui al comma 5 non si applica e il giudice dispone procedersi oltre se:

          a) l'imputato è assistito da due difensori e l'impedimento riguarda uno dei medesimi;

          b) l'imputato è assistito da un unico difensore e questi non ha prontamente comunicato l'impedimento;

          c) il difensore, pur avendo prontamente comunicato l'impedimento, non ha

 

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indicato espressamente i motivi che non consentono la nomina di un sostituto ai sensi dell'articolo 102;

          d) l'imputato chiede che si proceda in assenza del difensore impedito»;

          f) all'articolo 420-quater sono apportate le seguenti modificazioni:

              1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Assenza o allontanamento volontario dell'imputato»;

              2) al comma 1, le parole: «ne dichiara la contumacia» sono sostituite dalle seguenti: «ordina procedersi in assenza»;

              3) al comma 2, le parole: «in sua contumacia» sono sostituite dalle seguenti: «in sua assenza»;

              4) al comma 3, le parole: «la contumacia» sono sostituite dalle seguenti: «l'assenza»;

              5) al comma 4, le parole: «dichiarativa di contumacia» sono sostituite dalle seguenti: «che ha disposto procedersi in assenza»;

              6) al comma 7, le parole: «dichiarativa della contumacia» sono sostituite dalle seguenti: «che ha disposto procedersi in assenza», e le parole: «contumace o» sono soppresse;

              7) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

      «7-bis. Le disposizioni degli articoli 420-bis e 420-ter non si applicano quando l'imputato, anche se impedito, chiede o consente che l'udienza preliminare avvenga in sua assenza o, se detenuto, rifiuta di assistervi. L'imputato in tali casi è rappresentato dal difensore.
      7-ter. L'imputato che, dopo essere comparso, si allontana dall'aula di udienza è considerato presente ed è rappresentato dal difensore»;

          g) l'articolo 420-quinquies è abrogato;

 

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          h) dopo l'articolo 484 sono inseriti i seguenti:

      «Art. 484-bis. - (Rinnovazione della citazione. Sospensione del processo). - 1. Salvo che l'imputato sia presente all'udienza, quando la notificazione della citazione a giudizio è stata omessa ovvero è nulla, il giudice rinvia il dibattimento e dispone che la citazione venga notificata all'imputato personalmente o a mani di familiare convivente. Salvo quanto previsto dal comma 3, allo stesso modo provvede quando l'imputato non è presente all'udienza e la notificazione della citazione è stata effettuata ai sensi degli articoli 159, comma 2, 161, comma 4, 165, comma 1, e 169, comma 1.
      2. Quando la notificazione ai sensi del comma 1 non risulta possibile, sempre che non debba essere pronunciata sentenza di proscioglimento o di non doversi procedere, il giudice dispone con ordinanza la sospensione del processo, salvo che, in ragione della natura o della gravità del reato contestato, ovvero del numero dei reati contestati, delle persone offese o dei testimoni, ovvero dell'esigenza di garantire la genuinità e la completezza della prova, la sospensione possa arrecare grave pregiudizio all'accertamento dei fatti per cui si procede. In quest'ultimo caso il giudice dispone procedersi in assenza dell'imputato con ordinanza specificamente motivata.
      3. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 71, commi 4 e 6, in quanto compatibili.
      4. Le disposizioni di cui al comma 1, secondo periodo, e al comma 2 non si applicano:

          a) se l'imputato, nel corso del procedimento, ha nominato un difensore di fiducia, anche in caso di successiva revoca;

          b) se l'imputato, nel corso del procedimento, è stato arrestato, fermato o sottoposto a misura cautelare;

          c) in ogni altro caso in cui dagli atti emerga la prova che l'imputato sia a conoscenza del fatto che si procede nei suoi confronti ovvero che lo stesso si sia

 

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volontariamente sottratto alla conoscenza del processo o di atti del medesimo.

      5. Allo scadere del sesto mese dalla pronuncia dell'ordinanza di sospensione del processo, o anche prima quando ne ravvisi l'esigenza, il giudice dispone nuove ricerche dell'imputato per la notifica della citazione. Analogamente provvede a ogni successiva scadenza di sei mesi, qualora il procedimento non abbia ripreso il suo corso.
      6. Il giudice revoca l'ordinanza di sospensione del processo nei seguenti casi:

          a) se le ricerche di cui al comma 5 hanno avuto esito positivo ed è stata regolarmente effettuata la notifica della citazione;

          b) se l'imputato ha nominato un difensore di fiducia;

          c) in ogni altro caso in cui emerga la prova che l'imputato sia a conoscenza del fatto che si procede nei suoi confronti.

      7. Nei casi previsti dal comma 6, il giudice fissa la data per la nuova udienza, dandone comunicazione alle parti.
      8. All'udienza di cui al comma 7 l'imputato, ancorché decaduto, può formulare richiesta ai sensi degli articoli 444 e 438.
      9. Quando si procede a carico di più imputati, il giudice dispone la separazione del processo a carico dell'imputato nei cui confronti viene disposta la sospensione ai sensi del comma 2.

      Art. 484-ter. - (Impedimento a comparire dell'imputato o del difensore). - 1. Quando l'imputato, anche se detenuto, non si presenta all'udienza e risulta che l'assenza è dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento, il giudice, anche d'ufficio, dispone il rinvio dell'udienza fissando con ordinanza la relativa data.
      2. Con le medesime modalità di cui al comma 1 il giudice provvede quando appare probabile che l'assenza dell'imputato sia dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito o forza maggiore.

 

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Tale probabilità è liberamente valutata dal giudice e non può formare oggetto di discussione successiva né motivo di impugnazione.
      3. Quando l'imputato, anche se detenuto, non si presenta alle successive udienze e ricorrono le condizioni previste dal comma 1, il giudice, anche d'ufficio, dispone il rinvio dell'udienza fissando con ordinanza la relativa data.
      4. La lettura dell'ordinanza che fissa la nuova udienza sostituisce la citazione e gli avvisi per tutti coloro che sono o devono considerarsi presenti. Della nuova udienza fissata con l'ordinanza di cui ai commi 1, 2 e 3 è dato avviso all'imputato. Se lo stesso è assistito da un difensore di fiducia e questi è presente, personalmente o tramite sostituto, l'avviso si intende notificato all'imputato.
      5. Nel caso di assenza del difensore, quando risulta che la stessa è dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per legittimo impedimento, il giudice dispone il rinvio dell'udienza fissando con ordinanza la relativa data; l'ordinanza è depositata in cancelleria senza obbligo di avviso al difensore.
      6. La disposizione di cui al comma 5 non si applica e il giudice dispone procedersi oltre se:

          a) l'imputato è assistito da due difensori e l'impedimento riguarda uno dei medesimi;

          b) l'imputato è assistito da un unico difensore e questi non ha prontamente comunicato l'impedimento;

          c) il difensore, pur avendo prontamente comunicato l'impedimento, non ha indicato espressamente i motivi che non consentono la nomina di un sostituto ai sensi dell'articolo 102;

          d) l'imputato chiede che si proceda in assenza del difensore impedito.

      Art. 484-quater. - (Assenza o allontanamento volontario dell'imputato). - 1. Quando all'esito delle verifiche di cui all'articolo 484-bis, comma 1, il giudice ritiene che non ricorrono i presupposti per

 

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ordinare la sospensione del processo, ordina procedersi in assenza dell'imputato. Se l'imputato compare prima della pronuncia della sentenza, il giudice revoca l'ordinanza.
      2. Le disposizioni dell'articolo 484-ter non si applicano quando l'imputato, anche se impedito, chiede o consente che l'udienza o il processo si svolgano in sua assenza o, se detenuto, rifiuta di assistervi.
      3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, l'imputato è rappresentato dal difensore. È, altresì, rappresentato dal difensore ed è considerato presente l'imputato che, dopo essere comparso, si allontana dall'aula di udienza.
      4. L'imputato che, presente ad una udienza, non compare ad udienze successive, è considerato presente non comparso.
      5. L'ordinanza di cui al comma 1 è nulla se al momento della pronuncia vi è la prova che l'assenza dell'imputato è dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento.
      6. Se la prova indicata nel comma 5 perviene dopo la pronuncia dell'ordinanza di cui al comma 1, ma prima della decisione, il giudice revoca l'ordinanza medesima e, se l'imputato non è comparso, sospende o rinvia anche d'ufficio il dibattimento. Restano comunque validi gli atti compiuti in precedenza, ma se l'imputato ne fa richiesta e dimostra che la prova è pervenuta con ritardo senza sua colpa, il giudice dispone l'assunzione o la rinnovazione degli atti che ritiene rilevanti ai fini della decisione.
      7. L'ordinanza di cui al comma 1 è nulla, altresì, se il processo doveva essere sospeso ai sensi dell'articolo 484-bis, comma 2. In tal caso il giudice revoca l'ordinanza e procede a norma dell'articolo 484-bis; restano validi gli atti compiuti in precedenza, ma l'imputato, se la sospensione viene revocata, può chiedere l'ammissione di prove ai sensi dell'articolo 493 o la rinnovazione di quelle che ritiene rilevanti ai fini della decisione.

      Art. 484-quinquies. - (Assenza dell'imputato in casi particolari). - 1. Quando il giudice ha disposto procedersi in assenza

 

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dell'imputato, ai sensi dell'articolo 484-bis, comma 2, secondo periodo, se l'imputato compare prima della chiusura del dibattimento, il giudice revoca la relativa ordinanza. In tal caso, quando si procede a carico di più imputati, può disporre la separazione dei processi ai sensi dell'articolo 18.
      2. Nel caso di cui al comma 1, l'imputato è rimesso in termini per formulare le richieste di cui all'articolo 493; il giudice ammette le prove ai sensi degli articoli 190 e 495. Non si applica l'articolo 190-bis, ma le prove assunte in precedenza sono utilizzabili ai fini della decisione anche nei confronti dell'imputato comparso tardivamente.
      3. Si applica l'articolo 484-bis, com- ma 8»;

          i) l'articolo 490 è sostituito dal seguente:

      «Art. 490. - (Accompagnamento coattivo dell'imputato assente). - 1. Il giudice, a norma dell'articolo 132, può disporre l'accompagnamento coattivo dell'imputato assente, quando la sua presenza è necessaria per l'assunzione di una prova diversa dall'esame»;

          l) dopo l'articolo 493 è inserito il seguente:

      «Art. 493-bis. - (Mutamento della persona fisica del giudice). - 1. In caso di mutamento della persona fisica del giudice, le parti possono reiterare la richiesta di ammissione delle prove già indicate nella lista di cui all'articolo 468, ivi comprese le prove non ammesse nel dibattimento precedente e quelle in ordine alle quali vi è stata rinuncia, ovvero chiedere l'ammissione di prove nuove ai sensi dell'articolo 493, comma 2. Sulla richiesta il giudice provvede con ordinanza ai sensi degli articoli 190, 190-bis e 495.
      2. Nel giudizio abbreviato o in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti, le prove assunte nel dibattimento precedente sono utilizzabili ai fini della decisione»;

          m) all'articolo 495, comma 4-bis, le parole: «, con il consenso dell'altra parte,» sono soppresse;

 

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          n) all'articolo 511 sono apportate le seguenti modificazioni:

              1) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

      «2-bis. È sempre consentita la lettura dei verbali di dichiarazioni raccolte in sede di incidente probatorio, dei verbali di prove di diverso processo acquisiti ai sensi dell'articolo 238, delle prove assunte in assenza dell'imputato, nonché dei verbali di prove assunte dinanzi a un giudice diverso, sia a seguito di declaratoria di incompetenza che in caso di mutamento della persona fisica del giudice»;

              2) il comma 5 è sostituito dal seguente:

      «5. In luogo della lettura, il giudice, anche di ufficio, può indicare analiticamente gli atti utilizzabili ai fini della decisione. L'indicazione degli atti equivale alla loro lettura. Il giudice dispone tuttavia la lettura, integrale o parziale, quando sorga serio disaccordo tra le parti sul contenuto dell'atto»;

          o) all'articolo 513, comma 1, le parole: «contumace o» sono soppresse;

          p) all'articolo 520, nella rubrica e nel comma 1, le parole: «contumace o» sono soppresse;

          q) agli articoli 548, comma 3, e 585, comma 2, lettera d), la parola: «contumace» è sostituita dalla seguente: «assente»;

          r) all'articolo 603, il comma 4 è sostituito dal seguente:

      «4. Il giudice dispone, altresì, la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale quando l'imputato, assente in primo grado, ne fa richiesta e prova di non essere potuto comparire per caso fortuito o forza maggiore, sempre che in tal caso il fatto non sia dovuto a sua colpa»;

          s) gli articoli 484, comma 2-bis, 489 e 511-bis sono abrogati.

 

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Art. 14.
(Introduzione dell'articolo 143-bis delle norme di attuazione).

      1. Dopo l'articolo 143 delle norme di attuazione è inserito il seguente:

      «Art. 143-bis. - (Adempimenti in caso di sospensione del processo in assenza dell'imputato). - 1. Quando il giudice dispone la sospensione ai sensi dell'articolo 484-bis, comma 2, del codice, la relativa ordinanza e il decreto di citazione a giudizio vengono trasmessi alla locale sezione di polizia giudiziaria, per l'inserimento nella banca dati di cui all'articolo 8 della legge 1o aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni».

Art. 15.
(Modifiche al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274).

      1. Al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) agli articoli 20, comma 2, lettera d), e 27, comma 3, lettera b), le parole: «sarà giudicato in contumacia» sono sostituite dalle seguenti: «si procederà in sua assenza»;

          b) all'articolo 39, il comma 2 è sostituito dal seguente:

      «2. Oltre che nei casi previsti dall'articolo 604 del codice di procedura penale, il giudice d'appello annulla la sentenza impugnata, disponendo la trasmissione degli atti al giudice di pace, anche quando l'imputato, assente in primo grado, prova di non essere potuto comparire per caso fortuito o forza maggiore, sempre che in tal caso il fatto non sia dovuto a sua colpa».

 

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Art. 16.
(Modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231).

      1. Al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 38, comma 2, lettera a), le parole: «dell'articolo 71» sono sostituite dalle seguenti: «degli articoli 71 e 484-bis, comma 2,»;

          b) l'articolo 41 è sostituito dal seguente:

      «Art. 41. - (Assenza dell'ente). - 1. Se l'ente non si costituisce nel processo, il giudice ordina procedersi in assenza».

Art. 17.
(Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313).

      1. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 3 (L), comma 1, dopo la lettera i) è inserita la seguente:

          «i-bis) i provvedimenti con cui il giudice dispone la sospensione del processo ai sensi dell'articolo 484-bis del codice di procedura penale»;

          b) all'articolo 5 (L), comma 2, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

          «l-bis) ai provvedimenti con cui il giudice dispone la sospensione del processo ai sensi dell'articolo 484, comma 2, del codice di procedura penale, quando il provvedimento è revocato ai sensi dell'articolo 484-bis, comma 6, del medesimo codice».

 

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Capo VIII
NORME DI RAZIONALIZZAZIONE DEL PROCESSO PENALE

Art. 18.
(Norme di razionalizzazione del processo penale).

      1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 231, comma 2, dopo la parola: «provvede» è inserita la seguente: «immediatamente»;

          b) all'articolo 571, comma 1, alle parole: «L'imputato può proporre impugnazione» sono premesse le seguenti: «Salvo che sia altrimenti previsto,»;

          c) all'articolo 607, comma 1, dopo le parole: «ricorrere per cassazione» sono inserite le seguenti: «, nei modi previsti dall'articolo 571, comma 3,»;

          d) all'articolo 610, dopo il comma 1-bis è inserito il seguente:

      «1-ter. Sentito il procuratore generale, l'inammissibilità è dichiarata senza le formalità previste dal comma 1 quando il ricorso è stato proposto dopo la scadenza del termine stabilito o da chi non ha diritto all'impugnazione ovvero contro un provvedimento non impugnabile o quando il ricorso è assolutamente privo dei motivi di impugnazione o non è sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione o vi è rinunzia al ricorso. Nello stesso modo si procede per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti»;

          e) all'articolo 613, comma 1, le parole: «Salvo che la parte non vi provveda personalmente,» sono soppresse;

          f) all'articolo 629, comma 1, le parole: «o delle sentenze emesse ai sensi dell'articolo 444, comma 2,» sono soppresse;

 

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          g) all'articolo 666, comma 4, le parole: «e del pubblico ministero.» sono sostituite dalle seguenti: «. Il pubblico ministero viene sentito, se comparso».

Art. 19.
(Modifiche alle norme di attuazione).

      1. Alle norme di attuazione sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 129, il comma 3 è sostituito dal seguente:

      «3. Quando esercita l'azione penale ovvero chiede l'archiviazione del procedimento per un fatto che ha cagionato un danno per l'erario, il pubblico ministero informa il procuratore regionale della Corte dei conti competente per territorio. Ai rapporti tra i due uffici si applicano le disposizioni di cui all'articolo 117, commi 1 e 2, del codice»;

          b) dopo l'articolo 144 è inserito il seguente:

      «Art. 144-bis. - (Programmazione e disciplina delle udienze dibattimentali). - 1. Alla prima udienza dibattimentale il giudice provvede alla verifica della regolare costituzione delle parti, alla discussione delle questioni preliminari, alle formalità di apertura del dibattimento, all'ammissione delle prove, alla definizione dei giudizi ai sensi degli articoli 444 e seguenti del codice, o nelle forme del rito abbreviato, purché non condizionato all'assunzione di prove dichiarative, nonché alla dichiarazione di estinzione o di improcedibilità del reato.
      2. Nella stessa udienza il giudice, sentite le parti, stabilisce con ordinanza il calendario delle udienze successive, nel rispetto dei tempi di cui ai commi 5 e 6. La lettura del calendario in udienza sostituisce gli avvisi di rinvio per tutti coloro che sono o devono considerarsi presenti. Il giudice autorizza, altresì, le parti alla citazione dei soggetti inclusi nella lista di cui all'articolo 468 del codice, secondo le scadenze previste dal calendario per l'assunzione

 

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delle prove. Ai fini della formulazione del calendario, i difensori comunicano al giudice l'eventuale sussistenza di concomitanti impegni professionali e, tenuto conto dell'attività istruttoria da svolgere alla data indicata, possono contestualmente nominare un sostituto ai sensi dell'articolo 102 del codice.
      3. La persona offesa comparsa alla prima udienza viene sentita solo ove detenuta, salvo che il processo sia di particolare complessità, ovvero se proviene da regione diversa da quella in cui si celebra il processo, nonché in ogni caso in cui il giudice lo ritiene assolutamente necessario.
      4. Nella formazione del ruolo e nella trattazione dei processi il giudice assegna precedenza assoluta ai giudizi con imputati detenuti, anche per reato diverso da quello per cui si procede, nonché, anche su segnalazione delle parti, ai giudizi per i quali si siano verificati nullità, difetti di notificazione o situazioni processuali che possono determinare l'immediata definizione o il rinvio del processo. I difensori rappresentano eventuali concomitanti impegni professionali all'ausiliario del giudice prima dell'apertura dell'udienza.
      5. Il giudice programma le udienze in modo da assicurare la conclusione del processo in tempi compatibili con il principio costituzionale della ragionevole durata del medesimo. In particolare, per la conclusione del processo sono previsti i seguenti termini:

          a) per il giudizio di primo grado: anni due e mesi sei;

          b) per il giudizio in grado di appello: anni uno e mesi sei;

          c) per il giudizio dinanzi alla Corte di cassazione: anni uno.

      6. I termini di cui al comma 5 possono tuttavia essere superati per i processi di particolare complessità, avuto riguardo al numero, alla natura e alla gravità dei reati contestati, al numero degli imputati, delle persone offese o dei testimoni, ovvero alla

 

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natura delle questioni tecnico-giuridiche da affrontare.
      7. Nel computo dei termini di cui ai commi 5 e 6, non si tiene conto del tempo necessario per ottenere l'estradizione di un imputato dall'estero ovvero per l'esecuzione di una rogatoria internazionale, nonché del periodo in cui il processo è a qualsiasi titolo sospeso.
      8. Il presidente di sezione, in ogni grado del procedimento, vigila sul rispetto dei termini di cui ai commi 5 e 6 e riferisce con relazione annuale, rispettivamente, al presidente del tribunale, al presidente della corte d'appello e al primo presidente della Corte di cassazione»;

          c) all'articolo 145, il comma 2 è abrogato.

Art. 20.
(Applicazione della pena su richiesta delle parti per i reati coperti da indulto).

      1. Nei procedimenti penali riguardanti reati in ordine ai quali, in caso di condanna, deve trovare applicazione la legge 31 luglio 2006, n. 241, il pubblico ministero, se ritiene che la pena possa essere contenuta nei limiti di cui all'articolo 1, comma 1, della medesima legge, acquisito il consenso dell'indagato, chiede al giudice per le indagini preliminari l'applicazione della pena ai sensi degli articoli 444 e seguenti del codice di procedura penale.
      2. Nei procedimenti di cui al comma 1 pendenti dinanzi al giudice di primo grado, alla prima udienza utile successiva alla data di entrata in vigore della presente legge, le parti possono concordemente chiedere l'applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ancorché sia già scaduto il termine per la sua proposizione. Il presente comma si applica anche quando il giudice abbia disposto il giudizio abbreviato ai sensi dell'articolo 438, comma 4, del codice di procedura penale.
      3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, quando il giudice emette sentenza ai sensi dell'articolo 444, comma 2, del codice di

 

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procedura penale, dichiara condonata la pena nel limite previsto dall'articolo 1 della legge 31 luglio 2006, n. 241.

Capo IX
REVISIONE DELLE SANZIONI PROCESSUALI

Art. 21.
(Modifiche al codice di procedura penale in materia di sanzioni processuali).

      1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 44, il comma 1 è sostituito dal seguente:

      «1. Con l'ordinanza che dichiara inammissibile o rigetta la dichiarazione di ricusazione, la parte privata che l'ha proposta può essere condannata al pagamento di una somma da 300 euro a 2.000 euro, senza pregiudizio di ogni azione civile o penale»;

          b) all'articolo 48, il comma 6 è sostituito dal seguente:

      «6. Se la Corte di cassazione rigetta o dichiara inammissibile la richiesta delle parti private, queste, con la stessa ordinanza, possono essere condannate al pagamento di una somma da 1.000 euro a 5.000 euro»;

          c) all'articolo 616, il comma 1 è sostituito dal seguente:

      «1. Con il provvedimento che dichiara inammissibile o rigetta il ricorso, la parte privata che lo ha proposto è condannata al pagamento delle spese del procedimento. Se il ricorso è dichiarato inammissibile, la parte privata è inoltre condannata con lo stesso provvedimento al pagamento di una somma da 300 euro a 2.500 euro. Nello stesso modo si può provvedere quando il ricorso è rigettato»;

 

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          d) all'articolo 634, il comma 1 è sostituito dal seguente:

      «1. Quando la richiesta è proposta fuori delle ipotesi previste dagli articoli 629 e 630 o senza l'osservanza delle disposizioni previste dagli articoli 631, 632, 633 e 641 ovvero risulta manifestamente infondata, la corte di appello anche di ufficio dichiara con ordinanza l'inammissibilità e può condannare il privato che ha proposto la richiesta al pagamento di una somma da 300 euro a 2.500 euro»;

          e) all'articolo 664, il comma 1 è sostituito dal seguente:

      «1. Le somme dovute per sanzioni disciplinari pecuniarie o per condanna alla perdita della cauzione o in conseguenza della dichiarazione di inammissibilità o di rigetto di una richiesta sono devolute alla cassa delle ammende, anche quando ciò non sia espressamente stabilito. Una quota pari al sessanta per cento dell'intero importo devoluto è versata, a cura della cassa delle ammende, all'entrata del bilancio dello Stato, per essere successivamente riassegnata ad apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero della giustizia».

Art. 22.
(Modifica all'articolo 208 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115).

      1. All'articolo 208 (R) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

      «1. Se non diversamente stabilito in modo espresso, ai fini delle norme del presente capo e di quelle cui si rinvia, per il processo civile, amministrativo, contabile e tributario l'ufficio incaricato della gestione delle attività connesse alla riscossione

 

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è quello presso il magistrato, diverso dalla Corte di cassazione, il cui provvedimento è passato in giudicato o presso il magistrato il cui provvedimento è divenuto definitivo. Per il processo penale l'ufficio incaricato è quello presso il giudice dell'esecuzione (L)»;

          b) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Art. 208 (L-R). - Ufficio competente».

Capo X
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PUBBLICAZIONE DELLE SENTENZE E DI CRITERI DI RAGGUAGLIO TRA PENE PECUNIARIE E PENE DETENTIVE

Art. 23.
(Modifiche al codice penale in materia di pubblicazione delle sentenze e di criteri di ragguaglio tra pene pecuniarie e pene detentive).

      1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 36, quarto comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nei casi di minore gravità, la pubblicazione è disposta esclusivamente nel sito internet del Ministero della giustizia»;

          b) l'articolo 135 è sostituito dal seguente:

      «Art. 135. - (Ragguaglio tra pene pecuniarie e pene detentive). - Quando, per qualsiasi effetto giuridico, si deve eseguire un ragguaglio tra pene pecuniarie e pene detentive, il computo ha luogo calcolando euro 75, o frazione di euro 75, di pena pecuniaria per un giorno di pena detentiva».

 

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Art. 24.
(Modifica all'articolo 536 del codice di procedura penale).

      1. All'articolo 536, comma 1, del codice di procedura penale, dopo le parole: «per intero o per estratto e» sono inserite le seguenti: «, se non dispone esclusivamente la pubblicazione nel sito internet del Ministero della giustizia,».

Art. 25.
(Modifica all'articolo 171-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633).

      1. All'articolo 171-ter, comma 4, della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

          «b) la pubblicazione della sentenza con le modalità previste dall'articolo 36 del codice penale;» .

Capo XI
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SOSPENSIONE DEL PROCESSO CON MESSA ALLA PROVA

Art. 26.
(Introduzione dell'articolo 168-bis del codice penale).

      1. Dopo l'articolo 168 del codice penale è inserito il seguente:

      «Art. 168-bis. - (Sospensione del processo con messa alla prova). - Nei procedimenti relativi a reati puniti con la sola pena edittale pecuniaria o con pena edittale detentiva non superiore nel massimo a due anni, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria, l'imputato può chiedere la sospensione del processo con messa alla prova. La sospensione non può essere chiesta nei procedimenti relativi ai reati previsti dall'articolo 173-bis del testo

 

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unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni, nonché dagli articoli 2621 e 2624 del codice civile.
      La sospensione del processo con messa alla prova non può essere concessa più di una volta.
      L'esito positivo della prova estingue il reato per cui si procede».

Art. 27.
(Modifiche al codice di procedura penale).

      1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) dopo l'articolo 420-quinquies, sono inseriti i seguenti:

      «Art. 420-sexies. - (Sospensione del procedimento con messa alla prova). - 1. Nei casi previsti dall'articolo 168-bis del codice penale l'imputato, prima dell'inizio della discussione, può formulare, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, istanza di sospensione del processo con messa alla prova. All'istanza è allegato un programma di trattamento, elaborato d'intesa con i servizi sociali, il quale in ogni caso prevede:

          a) le modalità di coinvolgimento dell'imputato, del suo nucleo familiare e del suo ambiente di vita nel processo di reinserimento sociale, ove ciò risulti necessario;

          b) le prescrizioni comportamentali e gli impegni specifici che l'imputato assume al fine di elidere o di attenuare le conseguenze del reato. A tale fine sono considerati il risarcimento del danno, le condotte riparatorie e le restituzioni. Nei procedimenti relativi a reati previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché a reati previsti dalla normativa vigente in materia di prevenzione degli infortuni e di igiene sul lavoro, tale indi-cazione

 

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è richiesta a pena di inammissibilità dell'istanza;

          c) le condotte volte a promuovere, ove possibile, la conciliazione con la persona offesa.

      2. Il giudice, se non deve pronunciare sentenza di proscioglimento a norma dell'articolo 129, dispone con ordinanza la sospensione del procedimento con messa alla prova quando reputa idoneo il programma di trattamento presentato e ritiene che l'imputato si asterrà dal commettere ulteriori reati. In tal caso affida l'imputato ai servizi sociali.
      3. Nei casi di cui al comma 2 il processo è sospeso per un periodo:

          a) non superiore a due anni quando si procede per reati per i quali è prevista una pena detentiva, sola o congiunta con la pena pecuniaria;

          b) non superiore a un anno quando si procede per reati per i quali è prevista la sola pena pecuniaria.

      4. I termini di cui al comma 3 decorrono dalla sottoscrizione del verbale di messa alla prova.
      5. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 71, commi 4 e 6, in quanto compatibili.
      6. Contro l'ordinanza che decide sull'istanza di messa alla prova possono ricorrere per cassazione l'imputato e il pubblico ministero, anche su istanza della persona offesa. L'impugnazione in ogni caso non sospende il procedimento.

      Art. 420-septies. - (Obblighi e prescrizioni a carico dell'imputato durante la sospensione del procedimento). - 1. Quando viene presentata istanza di sospensione del procedimento con messa alla prova ai sensi dell'articolo 420-sexies il giudice, al fine di decidere sulla concessione, nonché ai fini della determinazione degli obblighi e delle prescrizioni cui eventualmente subordinarle, può acquisire tramite la polizia giudiziaria, i servizi sociali o altri enti pubblici tutte le ulteriori informazioni ritenute necessarie in relazione

 

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alle condizioni di vita personale, familiare, sociale ed economica dell'imputato.
      2. Il giudice, anche sulla base delle informazioni acquisite ai sensi del comma 1, può integrare il programma di trattamento mediante la previsione di ulteriori obblighi e prescrizioni volti ad elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato, nonché, ove lo ritenga necessario, obblighi o prescrizioni di sostegno volti a favorire il reinserimento sociale dell'imputato. Quando le ulteriori prestazioni hanno per oggetto obblighi di fare o prestazioni a contenuto economico, esse non possono essere disposte senza il consenso dell'imputato. Se l'imputato nega il consenso, il giudice rigetta l'istanza di ammissione alla prova.
      3. Contro l'ordinanza di rigetto dell'ammissione alla prova l'imputato può ricorrere per cassazione, a pena di decadenza, nel termine di cui all'articolo 585, comma 1, lettera a); il ricorso non comporta la sospensione del procedimento e la questione non può essere riproposta come motivo di impugnazione.
      4. Nell'ordinanza che dispone la sospensione del procedimento, il giudice stabilisce il termine entro il quale le prescrizioni e gli obblighi imposti devono essere adempiuti; tale termine può essere prorogato, su istanza dell'imputato, non più di una volta e solo quando ricorrono gravi e comprovati motivi. Il giudice può altresì, con il consenso della persona offesa, autorizzare il pagamento rateale delle somme eventualmente dovute a titolo di risarcimento del danno.
      5. L'ordinanza di cui al comma 4 è immediatamente trasmessa ai servizi sociali che devono prendere in carico l'imputato.

      Art. 420-octies. - (Esito della prova. Revoca). - 1. Decorso il periodo di sospensione del procedimento con messa alla prova, il giudice dichiara con sentenza estinto il reato se, tenuto conto del comportamento dell'imputato, ritiene che la prova abbia avuto esito positivo. A tale fine acquisisce la relazione conclusiva dai

 

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servizi sociali che hanno preso in carico l'imputato.
      2. In caso di esito negativo della prova, il giudice dispone con ordinanza che il processo riprenda il suo corso.
      3. La sospensione del processo con messa alla prova è revocata:

          a) in caso di grave o reiterata trasgressione al programma di trattamento o alle prescrizioni imposte;

          b) in caso di commissione, durante il periodo di prova, di un nuovo delitto non colposo ovvero di un reato della stessa indole rispetto a quello per cui si procede.

      4. In caso di revoca ovvero di esito negativo della prova, l'istanza di sospensione del processo con messa alla prova non può essere riproposta»;

          b) dopo l'articolo 491 è inserito il seguente:

      «Art. 491-bis. - (Sospensione del processo con messa alla prova). - 1. Fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento, l'imputato, ove non vi abbia già provveduto nell'udienza preliminare, può formulare istanza di sospensione del processo con messa alla prova ai sensi degli articoli 420-sexies, 420-septies e 420-octies»;

          c) dopo l'articolo 657 è inserito il seguente:

      «Art. 657-bis. - (Computo del periodo di messa alla prova in caso di revoca). - 1. In caso di revoca o di esito negativo della messa alla prova, il pubblico ministero, nel determinare la pena da eseguire, detrae dalla pena da eseguire un periodo corrispondente a quello della prova eseguita. Ai fini della detrazione, dieci giorni di prova sono equiparati a un giorno di reclusione o di arresto, ovvero a euro 75 di multa o di ammenda.
      2. Ai fini della detrazione e della conversione, non si considerano periodi di prova inferiori a cinque giorni, anche quale residuo di un periodo maggiore».

 

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Art. 28.
(Introduzione dell'articolo 191-bis delle norme di attuazione).

      1. Dopo l'articolo 191 delle norme di attuazione è inserito il seguente:

      «Art. 191-bis. - (Attività dei servizi sociali nei confronti degli adulti ammessi alla prova). - 1. Le funzioni dei servizi sociali per la messa alla prova, disposta ai sensi dell'articolo 168-bis del codice penale, sono svolte dagli uffici locali dell'esecuzione penale esterna del Ministero della giustizia, nei modi e con i compiti previsti dall'articolo 72 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni.
      2. Ai fini del comma 1, l'imputato rivolge richiesta all'ufficio di esecuzione penale esterna competente affinché predisponga un programma di trattamento. L'imputato deposita gli atti rilevanti del procedimento penale nonché le osservazioni e le proposte che ritenga di fare.
      3. L'ufficio di cui al comma 2, all'esito di apposita indagine socio-familiare, verifica l'utilità e la praticabilità del programma di trattamento proposto dall'imputato e lo integra o lo rettifica, acquisendo su tale programma il consenso dell'imputato. L'ufficio trasmette quindi al giudice il programma, accompagnandolo con l'indagine socio-familiare e con le considerazioni che lo sostengono. Quando non è possibile acquisire il consenso dell'imputato su un programma idoneo al suo trattamento, l'ufficio lo comunica al giudice. Nell'indagine e nelle considerazioni, l'ufficio riferisce specificamente sulle possibilità economiche dell'imputato, sulla capacità e sulla possibilità di svolgere attività riparatorie nonché, ove possibile, sulla possibilità di conciliazione con la persona offesa. Il programma è integrato da prescrizioni di trattamento e di controllo che risultino utili, scelte fra quelle previste nell'articolo 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni.
      4. Quando viene disposta la sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato, l'ufficio informa il giudice,

 

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con la cadenza stabilita nel provvedimento di ammissione e comunque non superiore a tre mesi, dell'attività svolta e del comportamento dell'imputato, proponendo, ove necessario, modifiche al programma di trattamento, eventuali abbreviazioni di esso ovvero, in caso di grave o reiterata trasgressione, la revoca del provvedimento di sospensione.
      5. Alla scadenza del periodo di prova, l'ufficio trasmette al giudice che procede una relazione dettagliata sul decorso e sull'esito della prova medesima».

Capo XII
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 29.
(Clausola di invarianza).

      1. Dall'esecuzione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Art. 30.
(Disposizioni transitorie).

      1. Fatto salvo quanto previsto dal presente articolo, le disposizioni di cui alla presente legge si applicano ai procedimenti penali in corso alla data della sua entrata in vigore.
      2. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere da b) a l), si applicano ai procedimenti penali in corso alla data di entrata in vigore della presente legge nei quali non sia stata già sollevata eccezione di incompetenza. Entro la prima udienza utile successiva alla data di entrata in vigore della presente legge le parti devono eccepire, a pena di decadenza, l'eventuale incompetenza per materia del giudice che procede.
      3. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), non si applicano ai procedimenti penali in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

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      4. Con riferimento alle norme introdotte dal capo IV, ai reati commessi prima della data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti, se più favorevoli all'imputato.
      5. Le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 1, lettere a) e b), non si applicano nei procedimenti in cui l'imputato, alla data di entrata in vigore della presente legge, ha già formulato richiesta di rito abbreviato.
      6. Le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 1, lettere c) e d), si applicano anche ai procedimenti in cui, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia scaduto il termine previsto dagli articoli 449 e 454 del codice di procedura penale nella formulazione vigente il giorno antecedente la data di entrata in vigore della presente legge.
      7. Nei procedimenti definiti con decreto penale di condanna in cui il giudice per le indagini preliminari, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbia già trasmesso gli atti al pubblico ministero per l'emissione del decreto di citazione a giudizio per irreperibilità dell'imputato, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 1, lettera f).
      8. Nei procedimenti in relazione ai quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, non è ancora scaduto il termine per proporre ricorso per cassazione ai sensi dell'articolo 325, comma 1, del codice di procedura penale, l'impugnazione è consentita ai sensi della disciplina vigente il giorno antecedente la data di entrata in vigore della presente legge.
      9. Le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 1, lettere f), g), h) e i), non si applicano ai procedimenti in relazione ai quali il giudice, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbia già effettuato gli accertamenti di cui agli articoli 420, comma 2, e 484 del codice di procedura penale.
      10. Le disposizioni di cui all'articolo 18, comma 1, lettere b), c) ed e), non si applicano ai procedimenti in relazione ai quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, l'impugnazione sia già stata proposta.
 

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      11. La disposizione di cui all'articolo 20 non si applica ai procedimenti in relazione ai quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia stata già formulata richiesta di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale.
      12. Salvo quanto diversamente disposto, per i casi in cui il presente articolo prescrive l'inapplicabilità della disciplina stabilita dalla presente legge, si applicano le disposizioni vigenti il giorno antecedente la data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 31.
(Regolamento).

      1. Con decreto adottato dal Ministro della giustizia e dal Ministro dell'interno sono stabiliti le modalità e i termini secondo i quali l'ordinanza di sospensione del processo per irreperibilità dell'imputato, il decreto di citazione a giudizio del medesimo e le successive informazioni all'autorità giudiziaria devono essere comunicati e gestiti, anche agli effetti delle disposizioni dell'articolo 349, commi 4-bis e 4-ter, del codice di procedura penale, introdotti dall'articolo 13, comma 1, lettera b), numero 2), della presente legge.

Art. 32.
(Entrata in vigore).

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
      2. Le disposizioni di cui agli articoli 3, comma 1, lettere d) e i), e 5, comma 1, lettera d), hanno effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore della normativa recante la disciplina delle notificazioni per posta elettronica certificata nel processo penale.